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Settembre 08, 2024

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La legge sull’autonomia differenziata è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Breve nota per orientarsi tra richieste di attuazione, ricorsi e Referendum.

La legge sull’autonomia differenziata è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Breve nota per orientarsi tra richieste di attuazione, ricorsi e Referendum.

 

L’autonomia differenziata è legge. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie Generale n. 150 del 28 giugno 2024) del testo contenente “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, sono cominciati a decorrere i termini di pubblicità e allo scadere del quindicesimo giorno il provvedimento entrerà definitivamente in vigore, iniziando a produrre i suoi effetti sia per chi vorrà attuarlo, sia per chi vorrà predisporre gli strumenti volti a una sua abrogazione.

Tra i primi, le Regioni che lo volessero potranno avviare da subito il dialogo con il Governo per chiedere il trasferimento di 9 materie, ritenute dalla Commissione Cassese non-leppizabili, cioè non vincolate al preventivo finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).

Non così per altre 14 materie, tra le 23 previste dall’art. 117 Cost., che prima di essere attribuite dovranno vedere determinati i medesimi LEP con i relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio.

Al contrario, per chi volesse opporsi all’efficacia di questa legge la Costituzione offre principalmente due strumenti: ricorsi alla Corte costituzionale e Referendum abrogativo.

Il ricorso alla Corte è regolamentato dall’art. 127 Cost. e può essere promosso da ogni Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Il Referendum abrogativo ai sensi dell’art. 75 Cost., invece, può essere promosso per cancellare una legge o una parte di essa, con la richiesta di 5 consigli regionali o da 500 mila elettori.

Per avviare la procedura, secondo le disposizioni della legge n. 352 del 25 maggio 1970, il primo adempimento da compiere è il deposito presso la Corte di Cassazione del quesito su cui i promotori intendono raccogliere le firme.

Questo passo è stato già mosso lo scorso 5 luglio, allorché 34 promotori (tra leader di partiti, sindacati e associazioni) si sono recati presso il Palazzo di Giustizia di piazza Cavour consegnando all’ufficio preposto il seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”?».

Tale velocità è stata imposta da una tempistica molto stretta, considerato che la legge richiede il suddetto deposito tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ogni anno, motivo per cui se si volesse centrare l’obiettivo di celebrare il Referendum entro la primavera del 2025, le firme necessarie debbono essere depositate obbligatoriamente entro il prossimo 30 settembre, altrimenti si scavalcherebbe all’anno successivo.

Questa procedura si rende necessaria per realizzare una serie di attività.

Infatti, non appena consegnate le 500 mila sottoscrizioni, la Cassazione dovrà provvedere al conteggio e al controllo che siano state raccolte secondo i requisiti richiesti. Solo dopo aver verificato la correttezza degli adempimenti potrà trasmettere il quesito alla Corte costituzionale, che entro il 20 gennaio deve convocare la Camera di consiglio per stabilire se il quesito che si vuole sottoporre al voto degli elettori sia ammissibile oppure no. Tale decisione viene assunta con una sentenza che va pubblicata entro il 10 febbraio.

Dopo aver ricevuto comunicazione del verdetto della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il Referendum, fissando la data di convocazione in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.


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